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Pubblicato Sabato, 04 Aprile 2009 07:46
ROMA - Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente. A ricordarlo è il Garante per la protezione dei dati personali che sottolinea come l'uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy.
Il principio, informa il Garante, è stato ribadito dall'Autorità al termine di un'operazione di controllo sull'utilizzo di apparati di videosorveglianza da parte di una cooperativa. L'Autorità ha disposto il blocco del trattamento effettuato mediante alcune videocamere, poste in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante.
Il sistema di videosorveglianza puo', infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attivita' lavorativa persino nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale. A tale proposito, il Garante ha ricordato quanto a suo tempo stabilito dalla Cassazione, la quale aveva confermato che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa "non e' escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perche' esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".
L'Autorità ha poi ribadito anche il diritto del lavoratore di accedere ai propri dati personali. I lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dal Codice Privacy.
Decidendo sul ricorso proposto da un conducente di mezzi pubblici. Al ricorrente era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro e in particolare i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell'arco degli ultimi dieci anni. Tali dati, come dichiarato dallo stesso dipendente, sarebbero stati utili in un procedimento da promuovere innanzi al Giudice del Lavoro.
La società di trasporti si era però opposta alla richiesta, sostenendo che quelle informazioni non potevano essere considerate 'dati personali' e che la loro ricerca, visto l'arco temporale esteso, sarebbe stata complessa. Aveva infine invocato il "temporaneo differimento dell'accesso" a questi dati, sostenendo che il loro rilascio al dipendente avrebbe pregiudicato il proprio esercizio del diritto di difesa qualora si fosse effettivamente instaurato un contenzioso.
Nell'accogliere il ricorso del dipendente, il Garante ha innanzitutto evidenziato che le informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato.
Sulla base degli atti e di quanto stabilito dal Codice Privacy, l'Autorità non ha inoltre riscontrato ragioni idonee a giustificare un differimento dell'accesso poichè, non essendosi avviata alcuna controversia, non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa da parte della società. Il Garante ha quindi ordinato all'azienda di fornire la documentazione richiesta dal dipendente e ha posto a carico della stessa azienda le spese del procedimento.
Adnkronos
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