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19 | 05 | 2012
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Legittima difesa, ma cosa significa veramente?

Tante volte viene invocata la legittima difesa nel tentativo di giustificare delle reazioni tragicamente violente. Nel maggio dell'anno scorso una guardia giurata fuori servizio aveva sparato, uccidendo un rapinatore a Roma. Nell'agosto del 2009 la Procura di Milano aveva contestato il tentato omicidio a una guardia giurata che aveva ferito un bandito armato di coltello, dopo un colpo eseguito in un supermercato. Il rapinatore era di spalle.
Pochi giorni fa la procura di Brescia ha fermato per duplice omicidio volontario la guardia giurata che ha ucciso, sparando 15 colpi, due rapinatori armati di taglierino. In tutti questi casi è stata invocata la legittima difesa.

Ma che cos'è la legittima difesa e come è regolata dal codice penale?
La legittima difesa è prevista dall'articolo 52 e prevede la non punibilità di chi ha commesso il fatto «per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». Nel duplice omicidio di Brescia la procura ha escluso la legittima difesa, perché i malviventi, che avevano rapinato una banca, erano ormai in fuga e l'azione dell'uomo, armato di pistola, è apparsa sproporzionata».

Quando si possono usare le armi legittimamente?

L'uso legittimo delle armi è regolato dall'articolo 53 del codice penale, che recita così: «Il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presi assistenza».

Se questo è il codice penale, che cosa accade, in pratica, con le sentenze della giurisprudenza?
La cosiddetta giurisprudenza «vivente», con diverse sentenze, tende a tutelare il bene primario della vita rispetto al patrimonio, che può essere difeso con le armi senza uccidere. Anche se in molti casi a chi spara e ammazza o non viene riconosciuta la volontarietà o viene applicata la legittima difesa.
E come in ogni caso si dovranno attendere le decisioni dei giudici.

La Stampa

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