Informazione e tecnologie sulla sicurezza della persona e del proprio patrimonio - Metrotec Service
Home > Notizie dal mondo > Installazione di telecamere in condominio e tutela della privacy
06 | 09 | 2010

Installazione di telecamere in condominio e tutela della privacy

Stampa
Giovedì 19 Novembre 2009 16:51
Nel caso in cui un condomino decide di installare delle telecamere per la tutela della propria abitazione, inevitabilmente rischia di scontrarsi con problemi legati alla privacy.

La Corte di Cassazione ha in due diverse occasioni, con sentenza n. 22602 del 5 giugno 2008 e n. 44156 del 26 novembre 2008, affrontato la questione della privacy in ambiente condominiale.

La figura del capo condomino, nella fase di istallazione di un impianto di videosorveglianza, non ha nessun compito o potere di ingerenza, non deve autorizzare o vietare l’istallazione, né tanto meno può chiedere all’assemblea di pronunciarsi.

Il condomino che decide di installare un impianto di telecamere, ne sosterrà autonomamente le spese e potrà utilizzare le parti comuni conformemente all’art.1102 del Codice Civile. Tuttavia, egli è obbligato al pagamento dei danni, eventualmente provocati nelle parti comuni. In quest’ultimo caso, la figura del capo condomino ha il potere ed il dovere di citare in giudizio il condomino che provoca danni e che in via amichevole non si è adoperato per l' eventuale risarcimento, in forza dei poteri a lui riconosciuti dall’art.1131 del Codice Civile.

Il condomino che installa le telecamere è tenuto a rispettare il diritto di privacy nei confronti degli altri condomini, rischiando di incorrere in responsabilità, anche penali, qualora non si adegui agli atti del Garante.
Egli ha inoltre l' obbligo di informare gli altri condomini della presenza delle telecamere. Le scene di vita riprese, non devono però interessare la vita privata altrui, atteso che ciò può costituire reato ai sensi dell’art 615bis del Codice Penale. La sentenza n. 44156/2008, ha avuto modo di specificare che si integra il reato di Interferenze illecite nella vita privata, solo se sussistono due elementi, ossia la violazione di domicilio con strumenti di videosorveglianza nonché l’ attinenza delle notizie o immagini alla vita privata. In pratica, la ripresa del passaggio di persone dal portone di ingresso non può considerarsi alla stregua di momenti di vita privata, quindi non può integrare il reato, tranne se le riprese non sono effettuate in modo clandestino o fraudolento.

Comunque, una regola fondamentale rimane quella di installare un sistema di videosorveglianza solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili, considerando che un' installazione è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire.

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Webleoci.it